Kipling sas - Contenzioso bancario. Opposizione precetto pignormaneto
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Opposizione Precetto Pignoramento



Precetto/Pignoramento: Art. 617 c.p.c. Forma dell'opposizione

Le opposizioni relative alla regolarita' formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata l'esecuzione, davanti al giudice indicato nell'articolo 480 terzo comma, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto.
Le opposizioni di cui al comma precedente che sia stato impossibile proporre prima dell'inizio dell'esecuzione e quelle relative alla notificazione del titolo esecutivo e del precetto e ai singoli atti di esecuzione si propongono con ricorso al giudice dell'esecuzione nel termine perentorio di venti giorni dal primo atto di esecuzione, se riguardano il titolo esecutivo o il precetto, oppure dal giorno in cui i singoli atti furono compiuti.

Per Ulteriori approfondimenti:
Libro Terzo: DEL PROCESSO DI ESECUZIONE
Titolo V: DELLE OPPOSIZIONI


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Qualsiasi azione di rivalsa si prescrive decorsi 10 anni dalla data di CHIUSURA DEL RAPPORTO.