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Il Pignoramento (art. 491 c.p.c.) consiste nel "vincolare determinati beni del debitore alla soddisfazione del credito" per il quale il creditore procedente agisce.
Ove il pignoramento abbia ad oggetto beni immobili - pignoramento immobiliare - o diritti reali di godimento si pongono particolari modalità di procedimento.
In primo luogo, la scelta dell'immobile da pignorare spetta al creditore istante.
Se il creditore ipotecario estende il pignoramento immobiliare a beni immobili non ipotecati a suo favore il G.E. può procedere alla riduzione del pignoramento ai sensi dell' art. 496 c.p.c. oppure procede alla sospensione della vendita fino al compimento della vendita degli immobili ipotecati ex art. 558 c.p.c. .
Il pignoramento dell'immobile comprende gli accessori, le pertinenze ed i frutti della cosa pignorata, ma non si estende ai mobili che arredano l'immobile.
Per informazioni in merito all'opposizione al pignoramento:
Tel - 0831 334906 E-Mail: info@kipling90.com
Qualsiasi azione di rivalsa si prescrive decorsi 10 anni dalla data di CHIUSURA DEL RAPPORTO.
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