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La richiesta di rientro è l'intimazione scritta - di cui all' art. 1219 c.c. - mediante la quale la banca ingiunge al correntista o al mutuatario di versare una somma di denaro al fine di "rientrare" entro il limite di fido , cioè entro il tetto massimo concesso nell'apertura di credito (art. 1842 c.c.) accordata, dichiarando che in mancanza di adempimento verrà revocato dell'affidamento. Ove la richiesta della banca non dovesse essere soddisfatta, l'istituto di credito potrà valersi del diritto di recesso di cui all' art. 1845 c.c., e dunque potrà "sciogliere" il contratto prima della sua scadenza.
Il termine per la restituzione delle somme utilizzate (capitale ed interessi), ai sensi dell' art. 1845 c.c. deve essere di almeno 15 giorni. La richiesta di rientro, ovviamente prelude all'ingiunzione di pagamento.
Per informazioni in merito all'opposizione alla richiesta di rientro:
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Qualsiasi azione di rivalsa si prescrive decorsi 10 anni dalla data di CHIUSURA DEL RAPPORTO.
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