|
Il debitore è costituito in mora mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto.
Non è necessaria la costituzione in mora:
1) quando il debito deriva da fatto illecito;
2) quando il debitore ha dichiarato per iscritto di non volere eseguire l'obbligazione;
3) quando è scaduto il termine, se la prestazione deve essere eseguita al domicilio del creditore. Se il termine scade dopo la morte del debitore, gli eredi non sono costituiti in mora che mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto, e decorsi otto giorni dall'intimazione o dalla richiesta.
Per Ulteriori approfondimenti:
Codice Civile
Libro Quarto
Delle obbligazioni
Titolo I
Delle obbligazioni in generale
Capo I
Disposizioni preliminari
Per informazioni in merito all'opposizione alla richiesta di rientro:
Tel - 0831 334906 E-Mail: info@kipling90.com
Qualsiasi azione di rivalsa si prescrive decorsi 10 anni dalla data di CHIUSURA DEL RAPPORTO.
|